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LE AUTO ANZIANE (con almeno 30 anni)

Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno trent’anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti. Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal “libretto” di circolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione la data di costruzione. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli “ad uso professionale”. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida.

LE AUTO E LE MOTO STORICHE (fra 20 e 30 anni)

I benefici indicati per le auto "anziane" nel paragrafo precedente si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto vent’anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi è stata, da parte dell’apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge (ASI - Automotoclub Storico Italiano), la preventiva determinazione che individui quali sono i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. I motoveicoli possono essere individuati anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.

Per quelle invece immatricolate in modo differente e senza l'attestato di storicità ASI

BASTA L'AUTOCERTIFICAZIONE

Mentre si discute sulle nuove norme per i veicoli storici, le Commissioni tributarie accolgono i ricorsi dei contribuenti che si sono avvalsi dell'autocertificazione per una corretta applicazione della legge 342/2000 art. 63 comma 2 in tema di minibollo dei veicoli ventennali. E questa ormai sta diventando giurisprudenza consolidata, che i nostri burocrati non possono continuare a ignorare.

Citiamo per tutte l'ultima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (n. 270/12/08 depositata il 15/9/2008 ). Ecco in sintesi le motivazioni che consigliamo di citare integralmente in casi analoghi: "… obbligare i proprietari ad aderire all'unica Associazione certificatrice individuata dalla legge… è incostituzionale (art. 18 ndr) e irragionevole e porterebbe alla conclusione che l'Asi non ritenendo di stilare la lista dei veicoli che possono usufruire dell'agevolazione, né di aggiornarla come prevede la legge, si sostituisce senza titolo a un ufficio impositore pubblico, rilasciando in regime di monopolio certificati di agevolazione fiscale".

Questa sentenza riconosce, dopo otto anni dalla citata legge, che chi avrebbe dovuto stilare un elenco di veicoli meritevoli di esenzione non lo ha fatto, ponendosi così in una situazione di monopolio di fatto. Ne consegue che i possessori di veicoli ultraventennali hanno il pieno diritto di accedere all'esenzione dietro semplice autocertificazione (come peraltro stabilito dalla C.T.R. di Perugia con sentenza n.39/1/2008).

Ma come si presenta un ricorso? Vediamolo insieme. A fronte del mancato o ridotto pagamento del bollo per un veicolo ultraventennale vi arriva a casa un avviso bonario o una cartella esattoriale da parte della Regione. Nel primo caso si può rispondere con una raccomandata R.R. dichiarando "...il veicolo targa.... costruito il.... è di interesse storico e collezionistico, non viene usato per fini professionali ai sensi della legge 342/2000 art. 63 comma 2 e la presente vale come autocertificazione, come risulta dalle sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali di Bologna n 207/12/08 del 9/7/2008 e Provinciale di Perugia n. 39/1/08 del 23/5/2008 che definiscono la corretta interpretazione della legge citata".

Allegare fotocopia del libretto di circolazione e, se possibile, copia delle citate sentenze. Se perviene invece la cartella esattoriale con ingiunzione al pagamento gravata di multe e more è necessario fare ricorso entro 60 giorni. La Federconsumatori (che nella Regione Umbria ha ottenuto con successo il riconoscimento ufficiale dell'autocertificazione) offre su tutto il territorio nazionale il patrocinio legale con il semplice rimborso delle spese borsuali e associative.

Per i fortunati abitanti in Lombardia

Circ.r. 31 marzo 2004 - n. 16
Tasse automobilistiche regionali, disposizioni applicative degli articoli da 38 a 49 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, come modificata dall'articolo 1 della l.r. 24 marzo 2004, n. 5
[...]
2.9 VEICOLI ULTRAVENTENNALI
Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico.
Salvo prova contraria, si presume che l'anno di costruzione coincida con quello di prima immatricolazione in Italia o all'estero.
Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso professionale, vale a dire quelli utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
[...]
Gli importi fissi sono:
- 30,00 euro per gli autoveicoli;
- 20,00 euro per i motoveicoli.

In sede di prima applicazione della nuova normativa:
[...]
Veicolo di interesse storico iscritto nei registri Automotoclub Club Storico Italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana, ai sensi dell'art. 60 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs. 285/92) ovvero iscritti a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia.
Il proprietario di tale veicolo, subordinatamente all'iscrizione del veicolo stesso nei citati registri e al regolare rinnovo annuale dell'iscrizione, se dovuto, è esente dal pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, indipendentemente dall'effettuazione dei controlli sulle emissioni dei gas di scarico.
[...]

Ecco il link al Bollettino Ufficiale della Lombardia
Alla pagina 71 (o 1451) del documento al punto 2.9
Credo sia ancora più chiaro ed esplicito sul sito ACI della Lombardia
ACI Lombardia Qui c'è il link per le ultraventennali (che devono pagare i 30 Euro)
ma se sono iscritte ASI allora vale il link Veicoli iscritti nei registri storici

LE AUTO E LE MOTO ANZIANE (con almeno 30 anni)
Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno trent’anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti (per la Lombardia si veda il paragrafo successivo). Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal “libretto” di circolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione la data di costruzione. Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore). Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli “ad uso professionale”. Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida. La tassa annuale è pari a:
per i motoveicoli
- € 10,33 su tutto il territorio nazionale
- € 11,36 per il Veneto, la Calabria, la Campania e l’Abruzzo
- € 11,15 per le Marche
- € 11,05 per il Molise
- € 20,00 per la Puglia e il Piemonte

per gli autoveicoli
- € 25,82 su tutto il territorio nazionale
- € 28,40 per il Veneto, la Calabria, la Campania e l’Abruzzo
- € 27,88 per le Marche
- € 27,63 per il Molise
- € 30,00 per la Puglia e il Piemonte  

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Non esitate a contattarci per ogni vostra domanda o chiarimento specifico, saremo lieti oltre che rispondere a ogni vostro quesito.